Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di appalto ed esclusa, in difetto di una prova contraria, l’esistenza di una responsabilità a carico del __________ per i problemi riscontrati al cambio del veicolo, ha ritenuto fondata l’istanza limitatamente all’importo di fr. 4’606.-, al quale è giunto deducendo dalla fattura 20 gennaio 1987 la somma di fr. 385.- per lo stacco e riattacco del cambio, lavoro questo che doveva essere eseguito in garanzia (cfr. p.to 2.3.2 relazione peritale). 3. Con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 giugno 1994 del presidente di questa Camera, l’arch.