{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-57_1995-04-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10523&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7440bb0f8ba4bf06b634482b5173c6cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.04.1995 16.1995.57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:21", "Checksum": "2ba648eafd993015738ed9090c918f10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.04.1995 16.1995.57\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella concreta fattispecie, mentre dalle risultanze istruttorie si evince chiaramente che il veicolo dell’insorgente - dopo la riparazione- presentava problemi al cambio automatico, il committente non ha dimostrato l’esistenza di un nesso causale tra questi problemi e gli interventi del __________, in particolare egli non ha provato che il mancato o comunque imperfetto funzionamento del cambio era stato causato dal __________, rispettivamente dai suoi dipendenti.\nDi nessun conforto alla tesi ricorsuale è quanto espresso dal perito giudiziario nel suo referto 3 aprile 1991 e riportato ai punti 3a) e 3b) del ricorso, espressione di opinioni che a giusta ragione il primo giudice non ha considerato ai fini del suo convincimento. Infatti, nelle risposte riportate nell’atto ricorsuale e sulle quali l’insorgente fonda la propria tesi, il perito formula pure ipotesi e giunge a conclusioni che non si fondano sulle sue conoscenze tecniche e specialistiche del problema riportate al caso concreto, ma esprimono semplicemente la sua opinione personale che, in quanto tale, non vincola il giudice. Compito del perito è infatti quello di mettere a disposizione del giudice le proprie conoscenze specifiche e tecniche della materia al fine di accertare questioni di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 247, n. 1 e 3) e non quello di esprimere avvisi e pareri che esulano dal suo campo specifico (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 253, n. 6).\nNe discende pertanto che su questo punto il ricorso, in tanto in quanto propone una diversa interpretazione della perizia giudiziaria non può essere accolto.\n6. Pure destituita di fondamento è la censura ricorsuale che rimprovera al pretore di aver basato il proprio giudizio sulle deposizioni rese da due dipendenti della controparte, ossia da persone non libere di esprimersi oggettivamente sui fatti.\nIn merito alla deposizione dei testi va rilevato che per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confroni degli elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA).\nOra, nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con la ditta __________ possa aver indotto i testi __________ e __________ a dare una versione distorta dei fatti né del resto lo stesso ricorrente indica i motivi concreti che possano far apparire dubbie le loro testimonianze: ne discende che le stesse, nella misura in cui permettono al giudice di fondare il proprio convincimento, possono essere tenute in considerazione.\nA questo proposito va comunque rilevato che, indipendente-mente dalle testimonianze in questione il ricorrente non ha provato che i problemi al cambio siano stati causati dalla controparte o che questa vi abbia in qualche modo contribuito.\nContrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente il fatto che il __________ non abbia dimostrato la massima professionalità nell’esecuzione dei lavori, e meglio non abbia proceduto ad una verifica del funzionamento del cambio prima di riconsegnare il veicolo al suo proprietario, non dimostra nulla o perlomeno non dimostra che questa mancata verifica abbia causato dei danni all’insorgente.\nL’unico mezzo che avrebbe eventualmente potuto permettere di accertare la causa dei difetti al cambio era l’allestimento di una perizia sul veicolo, verifica che però - a quel momento - non è stata effettuata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 14 giugno 1994 dell’arch. __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr. 50.-\nfr. 200.-\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 180.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}