{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-57_1995-04-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10523&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7440bb0f8ba4bf06b634482b5173c6cb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.04.1995 16.1995.57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:21", "Checksum": "2ba648eafd993015738ed9090c918f10", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.04.1995 16.1995.57\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n25 aprile 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, Cocchi e Giani |\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 giugno 1994 presentato dall’\n|\n|\n__________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 24 maggio 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile dipendente da istanza promossa nei suoi confronti da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________ |\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’991.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente alla somma di fr. 4’606.-,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel corso del mese di dicembre 1986 l’arch. __________ si è rivolto al __________, presso il quale aveva acquistato un veicolo Jaguar d’occasione tre anni prima, affinché questi procedesse all’esecuzione di alcuni lavori di riparazione tra i quali la verifica di problemi sorti al cambio della vettura (slittamento sull’accelerazione), problemi che su consiglio dell’ ispettore tecnico della ditta __________, importatrice dei veicoli Jaguar, avrebbero potuto essere risolti con la sostituzione dell’olio e del filtro del cambio. Così non è stato, per cui si è resa necessaria la sostituzione di tutto l’impianto del cambio.\nPer le proprie prestazioni e per la fornitura di nuovi pezzi di ricambio il __________ ha emesso la fattura 20 gennaio 1987 (doc. A) per complessivi fr. 4’991.-.\nL’arch. __________ contesta la pretesa avversaria osservando che l’esecuzione dei lavori oggetto della fattura litigiosa si è resa necessaria a seguito dell’intervento di controparte che anziché eliminare i difetti riscontrati al cambio ne ha peggiorato il funzionamento. Per questi motivi il convenuto si oppone al pagamento delle prestazioni del __________ osservando che le stesse dovrebbero essere coperte o dall’ assicurazione RC del garage, data la responsabilità di quest’ ultimo, o dalla garanzia per difetti non potendosi escludere l’esistenza di un difetto di fabbricazione.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di appalto ed esclusa, in difetto di una prova contraria, l’esistenza di una responsabilità a carico del __________ per i problemi riscontrati al cambio del veicolo, ha ritenuto fondata l’istanza limitatamente all’importo di fr. 4’606.-, al quale è giunto deducendo dalla fattura 20 gennaio 1987 la somma di fr. 385.- per lo stacco e riattacco del cambio, lavoro questo che doveva essere eseguito in garanzia (cfr. p.to 2.3.2 relazione peritale).\n3. Con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 17 giugno 1994 del presidente di questa Camera, l’arch. __________ chiede l’annullamento della decisione pretorile sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolar modo la perizia allestita dall’ing. __________, dalla quale egli avrebbe dedotto conclusioni insostenibili. Infatti, a dire dell’ insorgente, proprio da questa perizia risulterebbe la prova delle negligenze commesse dal __________ nell’esecuzione dei lavori affidatigli, rispettivamente nel danneggiamento del cambio del veicolo. Il ricorrente rimprovera inoltre al pretore di essersi basato sulla deposizione dei testi __________ e __________, entrambi dipendenti del __________ e quindi non sufficientemente attendibili.\nCon osservazioni 19 settembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. Determinante e controversa nella concreta fattispecie è la questione di sapere se i lavori oggetto della fattura 20 gennaio 1987 del __________ debbano essere assunti dall’ appaltatore in quanto frutto di una sua negligenza, oppure dal committente.\nL’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (II CCA 3 gennaio 1994 in re R./.B.SA). La mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza di detto diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).\nQuesta regola generale sull’onere della prova vale evidente-mente anche nell’ambito del contratto di appalto.\nIl committente che, come il ricorrente, vuole opporsi al pagamento della mercede a motivo della mancata esecuzione a regola d’arte dell’opera (art. 368 CO) deve fornire la prova del difetto dell’opera e, nel caso chieda il risarcimento del danno, del nesso causale adeguato tra il difetto e il danno (II CCA 3 gennaio 1994 in re R./.B.SA)."}