CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 10 febbraio 1995 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 3 febbraio 1995 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi. II. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria