2 lett. e CPC); che la sentenza dedotta in cassazione, per i motivi indicati, deve essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice, in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC, affinchè, offerta alle parti la possibilità di partecipare all’assunzione delle prove e di discuterne le risultanze, emani un nuovo giudizio; che vista la particolarità della presente fattispecie non vengono prelevate spese di questa sede mentre al ricorrente devono essere riconosciute ripetibili da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: