l’istante non è stato posto in grado di partecipare alla discussione finale, ciò che configura una violazione del suo diritto di essere sentito (Sträuli/Messmer, ZPO, 1982, § 56, p. 116, N. 1); che, già per questo motivo la sentenza dev’essere annullata; che l’operato del primo giudice deve però essere censurato anche in considerazione delle modalità adottate per l’assun-zione dei mezzi di prova, in particolare le prove peritali; che, in particolare, è stato leso il diritto delle parti di essere sentite, essendo state private della possibilità di partecipare all’ assunzione dei mezzi di prova;