che l’art. 327 lett. e CPC, prevede la cassazione di decisioni rese ledendo il diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost.); che l’assenza della parte istante dal dibattimento del 4 gennaio 1995 (di cui per altro non esiste verbale) non è dovuta a un malinteso, come indica in sentenza il giudice di pace, ma a un’errata citazione che sollecita alla comparsa la sola parte convenuta; che infatti, a dipendenza del contenuto della citazione, con particolare riferimento al destinatario della medesima (Hauser/Hauser, GVG, 1978, § 188, pp. 622),