che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestan-do il criterio di fatturazione utilizzato dall’istante; che in occasione della discussione dell’istanza il giudice, con l’accordo delle parti, ha deciso di sottoporre a due periti la questione relativa alla definizione del criterio di calcolo del costo dell’opera prestata dall’istante; che a dipendenza dei contenuti divergenti dei due referti peritali, il giudice di pace ha interpellato un terzo perito e, riferendosi al parere di quest’ultimo, ha respinto l’istanza;