che simile conteggio non può essere considerato una decisione amministrativa a sé stante e quindi equiparato a un titolo esecutivo; che quindi il titolo esecutivo, ossia la decisione 20 aprile 1994, copre unicamente l’importo di fr. 4’844.60, ragione per la quale il giudizio pretorile, che ha concluso alla sussistenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione limitatamente a questa somma, deve essere confermato; che per quanto attiene alle spese di diffida e agli interessi moratori, queste spese, seppur menzionate nella legge (art. 37 cpv. 2 e 41bis OAVS)