che il titolo esecutivo deve contenere la somma per la quale l’escusso viene convenuto e le basi di calcolo della stessa (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 132, p. 349; Rep 1975 309), ritenuto che non spetta al giudice del rigetto dar corso a ricerche supplementari su altri documenti estranei alla decisione onde accertare la somma dovuta; che nella concreta fattispecie il calcolo dell’importo posto in esecuzione (contributi sociali oltre alle spese esecutive, di diffida e agli interessi moratori) non figura sulla decisione ma sul conteggio alla stessa allegato;