la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato coperto da valido titolo esecutivo tutto l’importo posto in esecuzione ma solo una parte di esso; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;