che l’escusso non ha sollevato nessuna eccezione avendo rinunciato a presenziare all’udienza di contraddittorio; che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’844.60 oltre interessi del 5 % dal 1° maggio 1994, ossia all’importo figurante sulla decisione di fissazione dei contributi personali a carico dell’escusso; che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, la Cassa di compensazione __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento;