{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-55_1995-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10519&nX40_KEY=4711562&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "31c207fbe9ef1191acf28c5062a66487"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.05.1995 16.1995.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:55:16", "Checksum": "ac2cbe6762d847653d799ec805c3b319", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.05.1995 16.1995.55\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche per quanto attiene alle spese di diffida e agli interessi moratori, queste spese, seppur menzionate nella legge (art. 37 cpv. 2 e 41bis OAVS), non possono essere considerate ai fini del giudizio di rigetto dell’opposizione in quanto la decisione 20 aprile 1994 non vi fa alcun accenno, nè tantomeno fa riferimento alle disposizioni di legge che le regolano (Panchaud/Caprez, op. cit., § 125, p. 332)\nche alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede,\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso 8 marzo 1995 della __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non vengono assegnate ripetibili.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}