{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-54_1995-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10518&nX40_KEY=4711563&nTrefferzeile=47&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "21e48837bfba1fa5b4fe16c1612aaa72"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.04.1995 16.1995.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:50", "Checksum": "e83f826490d072a57b7e62f5e261c09e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.04.1995 16.1995.54\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Per quanto attiene alla censura ricorsuale circa la mancata produzione da parte dell’avv. __________ della procura scritta, documento che giusta l’art. 65 cpv. 3 CPC deve essere allegato al primo atto di causa, va rilevato che la mancata produzione di questo documento non comporta la nullità dell’istanza, rispettivamente della sentenza, ma semmai la loro annullabilità (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 65, n. 2).\nNel concreto la questione può rimanere aperta, visto l’esito del ricorso.\n8. Nell’ambito dell’art. 327 lett. g CPC, se gli atti sono completi, la Camera di cassazione civile decide nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 di __________ è accolto e la sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza 28/29 luglio 1994 è respinta.\n2. La tassa di giustizia in fr. 180.-- è a carico dell’istante, il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 120.-- a titolo di ripetibili.\nII. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________, Questi verserà a __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede.\nIII. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Blenio\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}