{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-54_1995-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10518&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "21e48837bfba1fa5b4fe16c1612aaa72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.04.1995 16.1995.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:25", "Checksum": "233d23d9e3ceef13bba2e637349d5464", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.04.1995 16.1995.54\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n26 aprile 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa, presidente, Cocchi e Giani\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________ |\n|\n|\n|\ncontro\n|\n|\nla sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 luglio 1994 promossa da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________ |\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________ dell’UEF di Blenio, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 28 luglio 1994 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’150.- oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte delle spese e tasse di giustizia riconosciute alla parte instante con sentenze 23 luglio e 2 agosto 1991 del Pretore di Blenio e poste a carico dell’escusso.\nAll’udienza 26 settembre 1994 il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria opponendo in compensazione un proprio credito di importo non precisato, ma superiore e relativo a prestazioni da lui svolte per la cura e il mantenimento dei fondi di proprietà della CE fu __________ per la quale sosteneva di essersi pure assunto oneri fiscali e assicurativi. Il convenuto ha inoltre contestato la legittimazione dell’avv. __________ a rappresentare gli istanti.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, non ritenendo compro-vate le eccezioni di compensazione e di carenza di legittimazione del rappresentante sollevate dall’escusso, ha accolto l’istanza.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ postula l’annullamento della decisione pretorile per il fatto che questi non avrebbe accolto l’eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante degli istanti.\nCon osservazioni 4 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, la sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. Secondo l’art. 292 lett. b CPC l’istanza deve contenere l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio.\nNella concreta fattispecie è indubitabile che l’istanza così come formulata, ossia con l’indicazione “__________ ”, non permette di individuare con sufficiente chiarezza l’identità delle persone che, oltre al denominato __________, si sono fatte promotrici di una procedura di incasso e di rigetto dell’opposizione nei confronti di __________.\nSe è ben vero che la designazione __________ e __________ non comporta l’anonimità dell’azione poichè indica con chiarezza almeno una persona (II CCA 28 maggio 1993 in re G. AA/R), è altrettanto vero che l’esigenza di una formulazione precisa della parte istante è un requisito di natura processuale. Il mancato ossequio di tale requisito non comporta la nullità dell’atto non trattandosi di un’eventualità prevista dall’art. 142 CPC, ma semmai l’annullabilità dello stesso a condizione che alla parte che se ne prevale sia derivato un pregiudizio (Sträuli/Messmer, ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 1982, § 108 N. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, art. 165, n. 3).\nL’indicazione __________ e __________ (che è una pura indicazione di comodo nella pratica forense per designare che una parte del processo è costituita di più attori o di più convenuti) non ha nessun significato concreto: dice il nome di uno dei litisconsorti ma non descrive chi siano gli altri, ovvero tutte le parti del processo. Tant’è che nelle due cause di merito precedenti - sfociate nelle sentenze 23 luglio e 2 agosto 1993 - __________ è comparso davanti al pretore con tutti i litisconsorti individuati con nome e cognome.\nTuttavia non si giustifica l’applicazione dell’art. 143 CPC poichè se è verificata la presenza di un atto contrario alla procedura, il ricorrente non è in grado di far valere un pregiudizio che gliene deriverebbe.\n6. Si pone, per contro, un problema di diritto sostanziale. Infatti, d’ufficio, il giudice è tenuto a verificare la legittimazione delle parti, trattandosi di un presupposto non di solo carattere formale ma che attiene all’applicazione del diritto sostanziale (II CCA 30 marzo 1993 in re P./G. e riferimenti ivi contenuti)\nNella concreta fattispecie il pretore avrebbe quindi dovuto verificare la legittimazione di __________ ad agire in giustizia da solo, ossia prescindendo da tutti i liteconsorti che egli non nomina nelle sue comparse. Quest’operazione può essere compiuta esclusivamente sulla base delle precedenti sentenze di merito (23 luglio e 2 agosto 1993 dello stesso pretore). In virtù di quei dispositivi egli non era autorizzato a incassare, da solo, dai convenuti le spese giudiziarie presumibilmente anticipate dagli attori. Infatti nel dispositivo no. 3 della seconda sentenza il pretore ha chiaramente deciso l’esistenza di un rapporto di solidarietà unicamente tra i convenuti, __________ e __________, per quanto riguarda il loro debito per tassa di giustizia e ripetibili. Ciò comporta la carenza di legittimazione attiva di __________ nella presente azione giudiziaria."}