| | | | ||| | Incarto n. | 26 aprile 1995 | In nome | | || | | ||||| | | ||||| | composta dei giudici: | Chiesa, presidente, Cocchi e Giani | | segretaria: | Petralli, vicecancelliera | sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 presentato da | | __________ patr. dall’avv. __________ | | | | contro | | la sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 luglio 1994 promossa da | | __________ patr. dall’avv. __________ | con la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’ escusso al PE no. __________ dell’UEF di Blenio, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 28 luglio 1994 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 3’150.- oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte delle spese e tasse di giustizia riconosciute alla parte instante con sentenze 23 luglio e 2 agosto 1991 del Pretore di Blenio e poste a carico dell’escusso. All’udienza 26 settembre 1994 il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria opponendo in compensazione un proprio credito di importo non precisato, ma superiore e relativo a prestazioni da lui svolte per la cura e il mantenimento dei fondi di proprietà della CE fu __________ per la quale sosteneva di essersi pure assunto oneri fiscali e assicurativi. Il convenuto ha inoltre contestato la legittimazione dell’avv. __________ a rappresentare gli istanti. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, non ritenendo compro-vate le eccezioni di compensazione e di carenza di legittimazione del rappresentante sollevate dall’escusso, ha accolto l’istanza. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ postula l’annullamento della decisione pretorile per il fatto che questi non avrebbe accolto l’eccezione di carenza di legittimazione del rappresentante degli istanti. Con osservazioni 4 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, la sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3). 5. Secondo l’art. 292 lett. b CPC l’istanza deve contenere l’esatta indicazione delle parti e del loro domicilio. Nella concreta fattispecie è indubitabile che l’istanza così come formulata, ossia con l’indicazione “__________ ”, non permette di individuare con sufficiente chiarezza l’identità delle persone che, oltre al denominato __________, si sono fatte promotrici di una procedura di incasso e di rigetto dell’opposizione nei confronti di __________. Se è ben vero che la designazione __________ e __________ non comporta l’anonimità dell’azione poichè indica con chiarezza almeno una persona (II CCA 28 maggio 1993 in re G. AA/R), è altrettanto vero che l’esigenza di una formulazione precisa della parte istante è un requisito di natura processuale. Il mancato ossequio di tale requisito non comporta la nullità dell’atto non trattandosi di un’eventualità prevista dall’art. 142 CPC, ma semmai l’annullabilità dello stesso a condizione che alla parte che se ne prevale sia derivato un pregiudizio (Sträuli/Messmer, ZPO, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, 1982, § 108 N. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, art. 165, n. 3). L’indicazione __________ e __________ (che è una pura indicazione di comodo nella pratica forense per designare che una parte del processo è costituita di più attori o di più convenuti) non ha nessun significato concreto: dice il nome di uno dei litisconsorti ma non descrive chi siano gli altri, ovvero tutte le parti del processo. Tant’è che nelle due cause di merito precedenti - sfociate nelle sentenze 23 luglio e 2 agosto 1993 - __________ è comparso davanti al pretore con tutti i litisconsorti individuati con nome e cognome. Tuttavia non si giustifica l’applicazione dell’art. 143 CPC poichè se è verificata la presenza di un atto contrario alla procedura, il ricorrente non è in grado di far valere un pregiudizio che gliene deriverebbe. 6. Si pone, per contro, un problema di diritto sostanziale. Infatti, d’ufficio, il giudice è tenuto a verificare la legittimazione delle parti, trattandosi di un presupposto non di solo carattere formale ma che attiene all’applicazione del diritto sostanziale (II CCA 30 marzo 1993 in re P./G. e riferimenti ivi contenuti) Nella concreta fattispecie il pretore avrebbe quindi dovuto verificare la legittimazione di __________ ad agire in giustizia da solo, ossia prescindendo da tutti i liteconsorti che egli non nomina nelle sue comparse. Quest’operazione può essere compiuta esclusivamente sulla base delle precedenti sentenze di merito (23 luglio e 2 agosto 1993 dello stesso pretore). In virtù di quei dispositivi egli non era autorizzato a incassare, da solo, dai convenuti le spese giudiziarie presumibilmente anticipate dagli attori. Infatti nel dispositivo no. 3 della seconda sentenza il pretore ha chiaramente deciso l’esistenza di un rapporto di solidarietà unicamente tra i convenuti, __________ e __________, per quanto riguarda il loro debito per tassa di giustizia e ripetibili. Ciò comporta la carenza di legittimazione attiva di __________ nella presente azione giudiziaria. 7. Per quanto attiene alla censura ricorsuale circa la mancata produzione da parte dell’avv. __________ della procura scritta, documento che giusta l’art. 65 cpv. 3 CPC deve essere allegato al primo atto di causa, va rilevato che la mancata produzione di questo documento non comporta la nullità dell’istanza, rispettivamente della sentenza, ma semmai la loro annullabilità (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 65, n. 2). Nel concreto la questione può rimanere aperta, visto l’esito del ricorso. 8. Nell’ambito dell’art. 327 lett. g CPC, se gli atti sono completi, la Camera di cassazione civile decide nel merito (art. 332 cpv. 2 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 14 ottobre 1994 di __________ è accolto e la sentenza 30 settembre 1994 del Pretore del distretto di Blenio è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza 28/29 luglio 1994 è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 180.-- è a carico dell’istante, il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 120.-- a titolo di ripetibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico di __________, Questi verserà a __________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Blenio Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria