CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 24 febbraio 1994 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera è annullata e gli atti inviati al pretore in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico dello Stato del cantone Ticino, con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.