domande formulate dal convenuto, senza che risultino decisionI processuali atte a giustificare questo esito; che, prescindendo da ogni altra considerazione, può essere rilevato anzitutto che il pretore ha omesso di pronunciare su domande formulate; che, questa fattispecie, prevista come motivo di revisione dall’art. 340 lett. a CPC, invera il motivo di cassazione dell’art. 327 lett. f. CPC; che la particolarità della presente fattispecie giustifica l’addebito delle spese e delle ripetibili di spettanza della ricorrente allo Stato del Cantone Ticino Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: