{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-53_1995-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10516&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8db03bafef0c9c976491a35877f367bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.11.1995 16.1995.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": 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1993 da\n|\n|\n__________\n|\ntendente ad ottenere la condanna di __________ all’allontanamento di due piante di hibiscus e un’edera dal muro a confine della sua proprietà, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\nche con scritto 20 luglio 1993 __________ si è rivolta al pretore, lamentando ingerenze sulla sua proprietà da parte del vicino __________, con particolare riferimento a interventi relativi al muro sito a confine delle due proprietà,\nche questo scritto, al quale il pretore ha attribuito il carattere di un‘istanza di provvedimenti cautelari come risulta dall’ordinanza 22 luglio 1993, è stato intimato alla controparte con l’ordine di astenersi da qualsiasi intervento sulla proprietà _________ e con la citazione delle parti al sopralluogo e alla discussione;\nche in data 9 agosto 1993, alla presenza di entrambe le parti, si è tenuto il sopralluogo durante il quale, oltre ad esprimere le loro argomentazioni e contestazioni, queste hanno esposto le rispettive domande e hanno proposto mezzi di prova a sostegno delle loro asserzioni, cosa che __________ ha fatto proponendo l’assunzione quale teste di __________ la cui audizione ha avuto luogo il 20 settembre 1993;\nche con scritto 29 novembre 1993 __________ ha riproposto al primo giudice quanto già richiesto in data 26 luglio 1993, ossia l’allontanamento di due piante di hibiscus e di un’edera piantate da __________ a confine del suo fondo e sconfinanti sul medesimo;\nche il primo giudice, attribuendo anche a questo scritto il carattere di istanza, lo ha notificato alle parti citandole ad una nuova discussione per il 10 gennaio 1994;\nche con il querelato giudizio il pretore ha accolto la domanda formulata da __________ il 29 novembre 1993 non pronunciandosi sulle domande di __________;\nche con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 6 marzo 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;\nche senza che sia necessario soffermarsi sulle singole censure della ricorrente, è di meridiana evidenza la correttezza del rimprovero fondamentale, ossia che l’iter seguito dal pretore nella trattazione della vertenza presenta particolarità di soluzioni che non trovano conforto nel codice di rito;\nche infatti, inizialmente la causa è stata avviata sulla base dello scritto 20 luglio 1993 di __________, scritto che il pretore ha considerato istanza di provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 376 CPC, attribuendo al procedimento il no. 66/93 sp che figura su tutti gli atti della pretura;\nche, basandosi su\nquest’istanza, il pretore ha istruito la causa e assunto prove concernenti sia\nle domande dell’istante __________, formulate in modo più chiaro in sede di\ncontraddittorio 9 agosto 1993, sia le domande esposte in quella sede da\n__________;\nche __________, ancora in data 26 novembre 1993, veniva sollecitata dal giudice\na produrre una perizia sulle questioni, oggetto del sue richieste;\nche la perizia veniva prodotta alla pretura il 7 dicembre 1993 e riposta\nnell’inc. 66/93 sp;\nche lo stesso tema è stato oggetto anche di una discussione verbalizzata il\n10.1.1994 (inc. 66/93 sp) dove __________ era ancora indicata come parte\nistante;\nche sempre nel medesimo contesto il pretore ha richiesto un’ulteriore verifica\nperitale, rassegnata il 10 gennaio 1994;\nche, per la prima volta, il verbale 8 settembre 1994, riferito a un tentativo\ndi conciliazione, a un sopralluogo e alla discussione finale, indica come parte\nistante __________, pur nello stesso processo 66/93 sp;\nche la sentenza - nella “causa a procedura ordinaria inappellabile” - risponde\nunicamente alle richieste di __________, nemmeno sfiorando il tema delle\ndomande poste dalla controparte;\nche pertanto la domanda di interventi cautelari di __________ non solo è rimasta\nsenza risposta, ma è sfociata in un procedimento ordinario dipendente da\ndomande formulate dal convenuto, senza che risultino decisionI processuali atte\na giustificare questo esito;\nche, prescindendo da ogni altra considerazione, può essere rilevato anzitutto\nche il pretore ha omesso di pronunciare su domande formulate;\nche, questa fattispecie, prevista come motivo di revisione dall’art. 340 lett.\na CPC, invera il motivo di cassazione dell’art. 327 lett. f. CPC;\nche la particolarità della presente fattispecie giustifica l’addebito delle spese e delle ripetibili di spettanza della ricorrente allo Stato del Cantone Ticino\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 24 febbraio 1994 di __________ è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 3 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera è annullata e gli atti inviati al pretore in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico dello Stato del cantone Ticino, con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}