Il ricorso 1° marzo 1995 di __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.- b) spese fr 50.- T o t a l e fr. 200.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria