400.--, non ha ritenuto sufficienti gli elementi istruttori a sostegno di un maggior importo: rettamente ha concluso per una mancata pattuizione al canone preteso dell’istante, né si può censurare d’arbitrio la valutazione delle prove nel loro complesso. A prescindere dalla pattuizione per i primi tre cavalli (doc. 1), estranea alla fattispecie in esame, appare corretto - secondo il principio dell’art. 8 CC - di caricare all’istante l’onere della prova sulla contestata adeguatezza del canone (cfr. scritto di contestazione 6.6.1990 = doc. 4); risulta poi sostenibile - anche se opinabile - la critica valutazione dei testi assunti :