Il giudice valuta infatti le prove secondo il suo libero apprezza-mento (art. 90 CPC) indicando in sentenza i motivi che l’hanno convinto a dar credito alle allegazioni di una parte piuttosto che a quelle dell’altra senza che ciò comporti l’obbligo di riprendere tutte le risultanze istruttorie indicando i motivi per i quali se ne è discostato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 285, n. 1 e 13). Nel caso concreto, il pretore, di fronte all’ammissione della convenuta di dovere un canone mensile di fr. 400.--, non ha ritenuto sufficienti gli elementi istruttori a sostegno di un maggior importo: