{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-52_1995-12-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10514&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "790a09a87afaabd7bbec86615dbdecfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.12.1995 16.1995.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:21", "Checksum": "028c0d93efed8ee383eecb402f6838c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.12.1995 16.1995.52\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNella concreta fattispecie, ritenuto che in merito al pensiona-mento del quarto cavallo le parti non hanno sottoscritto nessun accordo e neppure risulta che si siano riferite alla tariffa praticata abitualmente dall’istante, il giudizio pretorile che anche per questo cavallo ha riconosciuto lo stesso costo di pensiona-mento degli altri tre cavalli della convenuta non può essere considerato arbitrario.\nIl giudice valuta infatti le prove secondo il suo libero apprezza-mento (art. 90 CPC) indicando in sentenza i motivi che l’hanno convinto a dar credito alle allegazioni di una parte piuttosto che a quelle dell’altra senza che ciò comporti l’obbligo di riprendere tutte le risultanze istruttorie indicando i motivi per i quali se ne è discostato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 285, n. 1 e 13).\nNel caso concreto, il pretore, di fronte all’ammissione della convenuta di dovere un canone mensile di fr. 400.--, non ha ritenuto sufficienti gli elementi istruttori a sostegno di un maggior importo: rettamente ha concluso per una mancata pattuizione al canone preteso dell’istante, né si può censurare d’arbitrio la valutazione delle prove nel loro complesso. A prescindere dalla pattuizione per i primi tre cavalli (doc. 1), estranea alla fattispecie in esame, appare corretto - secondo il principio dell’art. 8 CC - di caricare all’istante l’onere della prova sulla contestata adeguatezza del canone (cfr. scritto di contestazione 6.6.1990 = doc. 4); risulta poi sostenibile - anche se opinabile - la critica valutazione dei testi assunti : il teste __________, poichè titolare di tutt’altra scuderia, e la documentazione intesa a verificare il canone richiesto ad altri clienti dallo stesso istante: su questo punto resiste il dubbio che il quarto cavallo godesse di un alloggio d’emergenza (doc. 6, p.2), ossia di una situazione che l’istante non ha smentito con prove concrete.\n6. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso 1° marzo 1995 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.-\nb) spese fr 50.-\nT o t a l e fr. 200.-\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}