{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-52_1995-12-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10514&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "790a09a87afaabd7bbec86615dbdecfe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.12.1995 16.1995.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:21", "Checksum": "028c0d93efed8ee383eecb402f6838c2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.12.1995 16.1995.52\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n14 dicembre 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° marzo 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 25 gennaio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 3 ottobre 1991 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’943.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’ opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ conduce in locazione dal 1°aprile 1984 la __________ di proprietà della ditta __________ (doc. 1).\nPer il pagamento della pigione, pattuita in fr. 1’800.- mensili, le parti si sono accordate nel senso che questa sarebbe stata parzialmente compensata con il costo relativo al pensionamento di tre cavalli che, nonostante la formulazione contenuta nell’ accordo di cui al doc. 1 (seconda parte), risultano essere di proprietà della __________, ora in liquidazione (doc. P e Z).\nCon istanza 3 ottobre 1991 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’943.-, importo corrispondente al costo di pensionamento di un quarto cavallo, non previsto negli accordi iniziali, per il periodo da fine gennaio a metà agosto 1990 oltre a spese di cura veterinaria.\nLa convenuta contesta l’ammontare della pretesa avversaria sia per quanto attiene al costo di pensionamento, che riconosce in fr. 400.- mensili come per gli altri tre cavalli anziché i pretesi fr. 750.-, sia per quanto attiene alla mancata presa in considerazione da parte dell’istante delle assenze del cavallo dalla scuderia e quindi della proporzionale riduzione della pretesa. La convenuta oppone inoltre in compensazione un proprio credito di fr. 325.- per le spese veterinarie sostenute per la cura di due dei suoi cavalli sui quali sono state riscontrate delle ferite mentre si trovavano presso la scuderia dell’istante.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, in difetto della prova che competeva all’istante apportare circa la pattuizione del costo mensile di fr. 750.- per il pensionamento del quarto cavallo, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 2’644.95, importo corrispon-dente ai fr. 400.- mensili riconosciuti dalla convenuta per il pensionamento del cavallo calcolati dal 31 gennaio al 16 agosto 1990, oltre a fr. 18.- per la condotta veterinaria non contestata dalla convenuta. Per contro, il pretore non ha ammesso la compensazione proposta dalla convenuta, relativa a spese di cura di due cavalli.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove con particolare riferimento all’accertamento del costo di pensionamento del cavallo, costo che sarebbe stato provato da fatture emesse per altri conduttori e corrispondente a fr. 750.-- mensili.\nCon osservazioni 14 aprile 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. A fondamento del proprio gravame il ricorrente invoca l’arbitraria valutazione delle prove con particolare riferimento all’accerta-mento del giudice di prime cure secondo il quale egli non avrebbe fornito la prova della congruità dell’importo di fr. 750.- mensili richiesti per il pensionamento di un cavallo.\nA mente dell’insorgente questa conclusione del primo giudice è smentita dalle risultanze istruttorie, in special modo dal doc. BB, non contestato dalla controparte, e dalla deposizione del teste __________, prove dalle quali si evince come l’importo litigioso sia quello effettivamente praticato dall’istante e come questo sia in consonanza con i prezzi applicati da altre scuderie.\nSecondo la regola generale in materia di onere della prova (art. 8 CC, 183 CPC), chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova.\nTrattandosi di una pretesa basata su un rapporto contrattuale, spetta alla parte che se ne prevale dimostrare l’esistenza e il contenuto della pattuizione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 3 e 13)."}