In merito allo scritto 10 ottobre 1988 dell’insorgente, scritto che a che a suo dire comproverebbe il mancato perfezionamento di un contratto, occorre rilevare che il fatto per il primo giudice di aver ritenuto determinante la deposizione del teste __________ piuttosto che il documento in questione non può considerarsi arbitrario; confrontato a prove divergenti il primo giudice è infatti libero di valutarne la portata entro i limiti del suo potere di apprezzamento, limiti che nella concreta fattispecie non sono stati oltrepassati. Ne discende pertanto che il giudizio pretorile, in quanto suffragato dalle risultanze istruttorie, deve essere confermato.