7 del teste sentito in via rogatoriale). Alla luce di una simile deposizione che conferma l’accordo di volontà delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita (quantità e prezzo della merce), accordo che con il suo comportamento il ricorrente non ha certo inficiato ritenuto che al ricevimento della merce egli non ha avuto reazione alcuna se non al momento in cui gli è stato notificato il primo precetto esecutivo, il giudizio pretorile che ha accolto la pretesa della ditta venditrice non può essere considerato arbitrario.