La Camera di cassazione civile, non essendo autorità di appello, non può infatti esaminare la valutazione che il primo giudice ha fatto delle emergenze processuali secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC) se non quando questi apprezzamenti realizzino un’insormontabile ed indiscutibile contraddizione con le risultanze dell’istruttoria, ciò che non si è verificato nella concreta fattispecie.