In merito alle censure fatte valere dal ricorrente nel proprio gravame, occorre rilevare che quelle attinenti alla violazione dell’art. 327 lett. e) e f) CPC non possono essere esaminate in questa sede non essendo state minimamente sostanziate. 5. Per quanto attiene alla violazione dell’art. 327 lett. g CPC, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifesta-mente erronea di atti di causa o di prove.