e), f) e g) CPC. A fondamento del proprio gravame il ricorrente rimprovera sostanzialmente al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto concludendo alla sussistenza di un valido contratto di compravendita tra le parti anziché di una semplice offerta alla quale non ha fatto seguito nessuna accettazione da parte sua. Con osservazioni 15 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. In merito alle censure fatte valere dal ricorrente nel proprio gravame, occorre rilevare che quelle attinenti alla violazione dell’art. 327 lett.