4 CPC se una parte non compare il giudice decide sulla base degli atti in suo possesso e sentita l’altra parte, se comparsa, senza indire una nuova udienza. Ciò significa che obbligo del giudice è unicamente quello di citare le parti all’udienza, ossia offrendo loro la possibilità del contraddittorio, dopo di che egli può procedere all’emanazione del proprio giudizio anche se nessuna di esse dà seguito alla citazione. Inoltre, considerato a titolo abbondanziale che almeno uno dei convenuti ha partecipato all’udienza facendo valere le stesse contestazioni poi riproposte da tutti e tre i debitori in sede ricorsuale, la censura come tale, oltre ad essere infondata appare del tutto pretestuosa.