La censura di natura formale, vertente sulla violazione dell’art. 295 CPC per mancata riconvocazione delle parti all’udienza, è infondata. Infatti, contrariamente alle allegazioni ricorsuali, alla procedura di rigetto dell’opposizione che ci occupa tornano applicabili gli art. 385 segg. CPC e non l’art. 295 CPC che regola invece le cause a procedura ordinaria inappellabile. Secondo l’art. 387 cpv. 4 CPC se una parte non compare il giudice decide sulla base degli atti in suo possesso e sentita l’altra parte, se comparsa, senza indire una nuova udienza.