A fondamento del loro gravame i ricorrenti rimproverano al giudice di pace la violazione - nella presente procedura di rigetto - dell’art. 295 CPC per non essere stati riconvocati davanti a lui, stante l’assenza di due di essi all’udienza del 31 agosto 1994. Nel merito essi affermano di aver onorato la parcella notarile 13 luglio 1993 senza che il successivo scritto di rettifica del 14 ottobre 1993 possa essere assimilato ad una parcella notarile e quindi assurgere a titolo esecutivo. Con osservazioni 3 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett.