Con sentenza 26 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo della Magliasina, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo al quale gli escussi non hanno opposto valide eccezioni ai sensi di legge, in particolare la prova dell’estinzione del debito, ha accolto l’istanza. 3. Con atto ricorsuale del 12 ottobre 1994 i signori __________, __________ e __________ hanno impugnato il giudizio di prima sede chiedendone l’annullamento. A fondamento del loro gravame i ricorrenti rimproverano al giudice di pace la violazione - nella presente procedura di rigetto - dell’art. 295 CPC per non essere stati riconvocati davanti a lui, stante l’assenza di due di essi all’udienza del 31 agosto 1994.