Il saldo a favore del notaio e da ripartirsi tra i vari membri della CE ammontava a fr. 4’981.30. All’udienza indetta per il contraddittorio, alla quale solo __________ ha fatto atto di comparsa, questi si è opposto alla pretesa avversaria osservando di aver provveduto in data 5 agosto 1993 al saldo della parcella litigiosa con il versamento di fr. 1’990.65. 2. Con sentenza 26 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo della Magliasina, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo al quale gli escussi non hanno opposto valide eccezioni ai sensi di legge, in particolare la prova dell’estinzione del debito, ha accolto l’istanza.