{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-4_1995-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10466&nX40_KEY=4711565&nTrefferzeile=29&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f17a2abecc7c81d5d60220aa1148b098"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.03.1995 16.1995.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:54:17", "Checksum": "20b7e167278613cd77604c754b0df0ed", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.03.1995 16.1995.4\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA titolo abbondanziale e con riferimento allo scritto 14 ottobre 1993 del notaio __________ con il quale questi precisa un errore di trascrizione commesso nell’allestimento della sua parcella là dove avrebbe confuso la registrazione degli anticipi versati dalle parti _________ e __________, va rilevato che trattandosi di debitori solidali non è compito del giudice del rigetto verificare questioni di merito attinenti alle modalità di ripartizione del debito medesimo tra i vari debitori.\n8. Sulla base delle considerazioni sopra esposte il giudizio impugnato, corretto nella valutazione delle prove e nell’ applicazione del diritto, deve essere confermato.\n9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, integrale dei ricorrenti (art. 148 cpv. 1 CPC).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente Tar LEF\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 12 ottobre 1994 di __________, __________ e __________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente procedimento, per complessivi\nfr. 100.- già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere in solido alla controparte fr. 100.-- a titolo di indennità di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}