{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-4_1995-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10466&nX40_KEY=4933429&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f17a2abecc7c81d5d60220aa1148b098"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.03.1995 16.1995.4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:58:54", "Checksum": "eb6ba66a11660a0c99bfe54510be0c88", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.03.1995 16.1995.4\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto\nn. |\n7 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nSpartaco Chiesa, presidente Enrico Giani e Francesco Pellegrini (in sostituzione di Bruno Cocchi, escluso)\n|\n|\nsegretaria: |\nClaudia Petralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 ottobre 1994 presentato da\n|\n|\n1. __________ 2. __________ 3. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla sentenza 26 settembre 1994 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente dall’istanza 4 agosto 1994 dell’\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai convenuti ai PE no. __________, __________e __________dell’UE di Lugano loro notificati per il recupero di complessivi fr. 1’000.-, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 4 agosto 1994 l’avv. __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai signori __________ e __________ ai PE sopra menzionati loro notificati per il recupero dell’importo di fr. 1’000.- a saldo della parcella notarile emessa dall’istante in data 13 luglio 1993 per le mansioni svolte nell’ambito dello scioglimento e liquidazione della CE fu __________ della quale facevano parte oltre ai convenuti anche i signori _________ e __________. Il saldo a favore del notaio e da ripartirsi tra i vari membri della CE ammontava a fr. 4’981.30.\nAll’udienza indetta per il contraddittorio, alla quale solo __________ ha fatto atto di comparsa, questi si è opposto alla pretesa avversaria osservando di aver provveduto in data 5 agosto 1993 al saldo della parcella litigiosa con il versamento di fr. 1’990.65.\n2. Con sentenza 26 settembre 1994 il Giudice di pace del circolo della Magliasina, accertata l’esistenza di un valido titolo esecutivo al quale gli escussi non hanno opposto valide eccezioni ai sensi di legge, in particolare la prova dell’estinzione del debito, ha accolto l’istanza.\n3. Con atto ricorsuale del 12 ottobre 1994 i signori __________, __________ e __________ hanno impugnato il giudizio di prima sede chiedendone l’annullamento. A fondamento del loro gravame i ricorrenti rimproverano al giudice di pace la violazione - nella presente procedura di rigetto - dell’art. 295 CPC per non essere stati riconvocati davanti a lui, stante l’assenza di due di essi all’udienza del 31 agosto 1994. Nel merito essi affermano di aver onorato la parcella notarile 13 luglio 1993 senza che il successivo scritto di rettifica del 14 ottobre 1993 possa essere assimilato ad una parcella notarile e quindi assurgere a titolo esecutivo.\nCon osservazioni 3 novembre 1994 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale gli insorgenti fondano implicitamente il loro gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. La censura di natura formale, vertente sulla violazione dell’art. 295 CPC per mancata riconvocazione delle parti all’udienza, è infondata.\nInfatti, contrariamente alle allegazioni ricorsuali, alla procedura di rigetto dell’opposizione che ci occupa tornano applicabili gli art. 385 segg. CPC e non l’art. 295 CPC che regola invece le cause a procedura ordinaria inappellabile.\nSecondo l’art. 387 cpv. 4 CPC se una parte non compare il giudice decide sulla base degli atti in suo possesso e sentita l’altra parte, se comparsa, senza indire una nuova udienza. Ciò significa che obbligo del giudice è unicamente quello di citare le parti all’udienza, ossia offrendo loro la possibilità del contraddittorio, dopo di che egli può procedere all’emanazione del proprio giudizio anche se nessuna di esse dà seguito alla citazione.\nInoltre, considerato a titolo abbondanziale che almeno uno dei convenuti ha partecipato all’udienza facendo valere le stesse contestazioni poi riproposte da tutti e tre i debitori in sede ricorsuale, la censura come tale, oltre ad essere infondata appare del tutto pretestuosa.\n6. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perchè possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).\nQuesto esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, il benfondato di eventuali obiezioni opposte\ndall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.\n7. Nel caso che ci occupa è pacifico che la parcella notarile prodotta dal notaio __________ è parificata a titolo esecutivo, (art. 27 LTN), altrettanto pacifico è che l’esecutività del titolo come tale si estende a tutto il suo contenuto in particolare al saldo di fr. 4’981.30 dovuto in solido dai ricorrenti e dagli altri coeredi."}