Infatti dalle risultanze istruttorie si evince in modo inequivocabile che il ricorrente ha partecipato all’istruzione della causa comparendo regolarmente all’udienza del 31 maggio 1994 indetta per la discussione dell’istanza. Dal verbale di quella discussione non risulta che il convenuto abbia lamentato di essere limitato nei suoi diritti processuali; anzi egli ha dimostrato di poter prendere posizione sull’istanza punto per punto. Di fronte a questo stato di cose questa Camera non intravede nessuna violazione di norme procedurali ad opera del primo giudice.