Il ricorrente rimprovera al pretore di aver violato norme procedurali essendo stato citato all’udienza di contraddittorio senza che gli sia stata preventivamente notificata dalla Pretura l’istanza. Nel merito egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo alla pattuizione tra le parti del pagamento della tredicesima mensilità quando invece trattavasi di una gratifica versata alla dipendente. Al proposito egli rinvia ai conteggi di stipendio allestiti per gli altri dipendenti e alle deposizioni testimoniali dalle quali si evince che la tredicesima non è stata pattuita con nessun dipendente.