Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la pattuizione del pagamento della tredicesima mensilità. In merito a quanto versato alla lavoratrice oltre allo stipendio a fine 1992, osserva che trattasi di una gratifica unica senza che questo abbia fatto sorgere alcun diritto per la dipendente. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la prova da parte della lavoratrice del suo diritto alla tredicesima, prova che il datore di lavoro non è riuscito a contrastare, ha concluso all’accoglimento dell’istanza. 3.