Infatti l’art. 341 cpv. 1 CO prescrive che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi sia una rinuncia esplicita che tacita (DTF 105 II 41). Ciò significa che il lavoratore non può rinunciare ai diritti conferitigli dal contratto o dal Codice delle obbligazioni, tra i quali rientra evidentemente il diritto alla tredicesima mensilità quale parte integrante dello stipendio.