Comunque sia, sulla base della ricevuta 24 dicembre 1992, la cui valutazione non è stata contestata dal ricorrente, il pretore era legittimato a ritenere che tra le parti fosse stato pattuito il versamento della tredicesima. Da ultimo, con riferimento alla sottoscrizione da parte della lavoratrice dei conteggi relativi al 1993 e al mese di gennaio 1994 con l’indicazione “a liquidazione”, occorre rilevare come quest’indicazione non comporti per la lavoratrice una rinuncia a quanto di sua spettanza. Infatti l’art. 341 cpv.