2b, 119 Ia 32 consid. 3). 5. Preliminarmente, si osserva che il rimprovero mosso al primo giudice di aver violato norme di procedura attinenti alla notifica degli atti, in particolare per il fatto che l’istanza non sarebbe stata notificata direttamente al ricorrente violando così il suo diritto di essere sentito, appare destituito di fondamento. Infatti dalle risultanze istruttorie si evince in modo inequivocabile che il ricorrente ha partecipato all’istruzione della causa comparendo regolarmente all’udienza del 31 maggio 1994 indetta per la discussione dell’istanza.