In merito all’indicazione riportata sulla ricevuta 24 dicembre 1992 sottoscritta dalla lavoratrice sulla quale figura “salario 13.a in base al periodo di assunzione”, osserva che nonostante il tenore della dicitura il versamento in questione deve essere considerato quale gratifica unica senza che questo abbia fatto sorgere alcun diritto per la dipendente. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie in particolare della ricevuta 24 dicembre 1992 dalla quale emergerebbe l’accordo delle parti, o quanto meno il diritto della lavoratrice di attendersi al pagamento della tredicesima, ha concluso all’accoglimento dell’istanza. 3.