{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-47_1995-08-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10502&nX40_KEY=4711559&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "80a28f0339d52cdf6bdb24f38f65f70c"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.08.1995 16.1995.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:56:18", "Checksum": "0f441e80d3736c55446b65e70f138900", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.08.1995 16.1995.47\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nComunque sia, sulla base della ricevuta 24 dicembre 1992, la cui valutazione non è stata contestata dal ricorrente, il pretore era legittimato a ritenere che tra le parti fosse stato pattuito il versamento della tredicesima.\nDa ultimo, con riferimento alla sottoscrizione da parte della lavoratrice dei conteggi relativi al 1993 e al mese di gennaio 1994 con l’indicazione “a liquidazione”, occorre rilevare come quest’indicazione non comporti per la lavoratrice una rinuncia a quanto di sua spettanza. Infatti l’art. 341 cpv. 1 CO prescrive che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi sia una rinuncia esplicita che tacita (DTF 105 II 41). Ciò significa che il lavoratore non può rinunciare ai diritti conferitigli dal contratto o dal Codice delle obbligazioni, tra i quali rientra evidentemente il diritto alla tredicesima mensilità quale parte integrante dello stipendio.\nNon essendo ravvisabile nella sentenza impugnata, in particolare nella valutazione delle prove ad opera del primo giudice, arbitrio alcuno, questa non può essere cassata.\n7. La richiesta formulata da controparte di dichiarare temerario il ricorso non può essere accolta non essendo ravvisabile nell’impugnazione un agire manifestamente ingiusto ai sensi dell’art. 152 CPC.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 __________ è respinto.\n2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.\n__________ verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}