{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-47_1995-08-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10502&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "80a28f0339d52cdf6bdb24f38f65f70c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.08.1995 16.1995.47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:30", "Checksum": "c8e42840cd09e74156a786eee7aa56bb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.08.1995 16.1995.47\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n3 agosto 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 febbraio 1995 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 14 febbraio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di lavoro promossa con istanza 6 aprile 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 2’600.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti.\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ ha lavorato quale venditrice presso il negozio __________, di cui è titolare __________, dal mese di marzo 1992 sino al 31 gennaio 1994.\nCon istanza 6 aprile 1994 __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’600.-, importo corrispondente alla tredicesima mensilità per il 1993 e pro rata temporis per il 1994.\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la pattuizione del pagamento della tredicesima mensilità. In merito all’indicazione riportata sulla ricevuta 24 dicembre 1992 sottoscritta dalla lavoratrice sulla quale figura “salario 13.a in base al periodo di assunzione”, osserva che nonostante il tenore della dicitura il versamento in questione deve essere considerato quale gratifica unica senza che questo abbia fatto sorgere alcun diritto per la dipendente.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie in particolare della ricevuta 24 dicembre 1992 dalla quale emergerebbe l’accordo delle parti, o quanto meno il diritto della lavoratrice di attendersi al pagamento della tredicesima, ha concluso all’accoglimento dell’istanza.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver violato norme procedurali essendo stato citato all’udienza di contraddittorio senza che gli sia stata preventivamente notificata dalla Pretura l’istanza. Nel merito egli rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo alla pattuizione tra le parti del pagamento della tredicesima mensilità quando invece trattavasi di una gratifica versata alla dipendente. Al proposito egli rinvia ai conteggi di stipendio allestiti per gli altri dipendenti e alle deposizioni testimoniali dalle quali si evince che la tredicesima non è stata pattuita con nessun dipendente.\nCon osservazioni 6 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame in quanto temerario.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. Preliminarmente, si osserva che il rimprovero mosso al primo giudice di aver violato norme di procedura attinenti alla notifica degli atti, in particolare per il fatto che l’istanza non sarebbe stata notificata direttamente al ricorrente violando così il suo diritto di essere sentito, appare destituito di fondamento. Infatti dalle risultanze istruttorie si evince in modo inequivocabile che il ricorrente ha partecipato all’istruzione della causa comparendo regolarmente all’udienza del 31 maggio 1994 indetta per la discussione dell’istanza.\nDal verbale di quella discussione non risulta che il convenuto abbia lamentato di essere limitato nei suoi diritti processuali; anzi egli ha dimostrato di poter prendere posizione sull’istanza punto per punto.\nDi fronte a questo stato di cose questa Camera non intravede nessuna violazione di norme procedurali ad opera del primo giudice.\n6. A fondamento del proprio gravame il ricorrente invoca\nun’ arbitraria valutazione delle prove con particolare riferimento all’accertamento pretorile secondo il quale alla dipendente spetterebbe la tredicesima, circostanza a suo dire smentita sia dalle deposizioni dei testi che dal plico di conteggi salariali prodotti e relativi agli altri dipendenti, prove queste dalle quali risulterebbe che nessuno dei dipendenti dell’insorgente ha percepito la tredicesima.\nOrbene, questa interpretazione delle risultanze istruttorie fornisce semplicemente una diversa versione dei fatti più favorevole all’insorgente, senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal pretore è errata o insostenibile.\nPer quanto attiene alle deposizioni dei testi __________ e __________ (cfr. verbale 28 settembre 1994) queste non possono essere ritenute a sostegno della tesi ricorsuale poiché, come giustamente rilevato dal pretore, i testi sentiti, entrambi alle dipendenze dell’insorgente, l’uno impiegato a ore l’altra solo durante il periodo estivo, godevano di uno statuto particolare ben diverso da quello della dipendente __________ impiegata a tempo pieno. Anche per quanto concerne il riferimento ai conteggi allestiti per gli altri dipendenti e dai quali risulterebbe che nessuno ha percepito la tredicesima, questa circostanza non prova ancora che anche a __________ sia stato riservato identico trattamento."}