L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 3’500.75 l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UEF di Bellinzona. 2. La tassa di giustizia globale di fr. 50.- da anticiparsi dalla parte istante rimane a suo carico per 1/5 mentre la rimanenza di 4/5 è posta a carico del convenuto che rifonderà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.- già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico per i 4/5 mentre la rimanenza di 1/5 deve essere posta a carico della controparte.