9. Per quanto attiene alla ripartizione di tasse e spese di giustizia, la maggiore soccombenza dell’escusso sia in prima che in seconda sede giustifica di addebitargli 1/5 delle stesse, come pure un’adeguata indennità a titolo di ripetibili di questa sede a favore della controparte. Per i quali motivi richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 febbraio 1995 __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 8 febbraio 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta.