L, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice non esiste al proposito alcun riconoscimento di debito da parte dell’escusso. Infatti, la sottoscrizione da parte del conduttore del verbale di constatazione dei danni allestito al momento della riconsegna dell’appartamento non significa ancora che questi abbia voluto assumersene la responsabilità e il relativo risarcimento.