Ora, non avendo il convenuto minimamente reso verosimile questa circostanza, ciò che gli sarebbe stato possibile mediante la prova del ventilato accordo oppure mediante la prova dell’inabilità dell’ente locato, la sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria si rivela infondata. Per quanto concerne invece la richiesta di risarcimento dei danni riscontrati nel pavimento al momento della riconsegna dell’ente locato e quantificati in fr. 592.- come risulta dalla fattura di cui al doc. L, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice non esiste al proposito alcun riconoscimento di debito da parte dell’escusso.