Nella concreta fattispecie la locataria procede nei confronti del conduttore per l’incasso di otto mensilità, arretrati che il conduttore nel suo scritto 2 settembre 1994 riconosce giustificando comunque il mancato pagamento di una mensilità con il fatto che a suo tempo la proprietaria gli avrebbe condonato quest’importo a dipendenza dell’inabilità dell’ente locato. Ora, non avendo il convenuto minimamente reso verosimile questa circostanza, ciò che gli sarebbe stato possibile mediante la prova del ventilato accordo oppure mediante la prova dell’inabilità dell’ente locato, la sua opposizione al pagamento della pretesa avversaria si rivela infondata.